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precarietà e
sicurezza
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(continua dal numero precedente)
Tutto ciò peraltro ha provocato “la grande compressione“ del
potere organizzato del lavoro (i sindacati). Nel 1945 un operaio su tre
era iscritto al sindacato, in tempi recenti la proporzione era scesa a
uno su undici, a conferma che il comandamento della flessibilità genera
l’insicurezza generale, per cui la stessa adesione al sindacato viene
vissuta dal lavoratore precario come un rischio, proprio perchè l’impresa
flessibile promuove la società insicura,per cui il lavoratore preferisce “starsene
buono” nella rivendicazione dei propri diritti, (tranne qualche coraggioso
o disperato che si rivolge alla magistratura del lavoro) ed assoggettarsi
alle “discrezionalità” senza limiti del datore di lavoro.
Non è quindi esagerato parlare che oggi siamo di nuovo di fronte
(come accadeva ai tempi della rivoluzione industriale) a fenomeni che configurano
una vera e propria “mercificazione del lavoro”.
La conseguenze? Una società insicura, i giovani senza certezze,
le famiglie senza garanzia, gli adulti sempre nell’angoscia di perdere
il loro posto, che in comportano la contrazione di quelle changes di vita
nella quali Dahrendorf riconosce il progresso della libertà nella
società moderna?
Ecco perchè non è azzardato dire che le tendenze che abbiano
descritto si risolvono in una polverizzazione della società; il
tanto vituperato Marx avrebbe detto “dissolvimento”, con conseguenze,
a livello politico ed istituzionale, di deriva sempre più populistica
che stanno emergendo nelle società capitalistiche a cominciare da
quella italiana .
Si può dire che tale situazione è ancor più grave
nel mezzogiorno? Senza ombra di dubbio.
Ed allora cosa fare? Cosa proporre? Per quanto mi riguarda anche in base
all’esperienza professionale accumulata nel campo del diritto del
lavoro, ritengo che bisognerebbe ripartire innanzitutto da quegli articoli
della nostra Costituzione che collegano i diritti del lavoratore alla qualità della
vita e della convivenza in una società democratica, dal momento
che gran parte della legislazione italiana sul lavoro degli ultimi decenni
(a partire dalla L.196/97 alla L.30/2003) ha in buona sostanza ignorati
alcuni articoli fondamentali, ed in modo particolare l’art. 36 (“il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare
a ed alla famiglia una esistenza libera dignitosa“); l’art.
41 (l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza,
alla libertà alla dignità umana”); l’art. 46
(ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con
le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori
a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione
delle aziende”). La proliferazione di tutti i contratti atipici già appare
in contrasto con ciascuno dei sucitati articoli, mentre è questo
contesto e quadro costituzionale che dovrebbe essere la base di una nuova
legge sul lavoro che dovrebbe stabilire formalmente: a) il lavoro non è una
merce e quindi non può essere trattato come tale; b) ristabilire
il principio per cui il contratto di lavoro dipendente o subordinato è il
tipo di contratto fondamentale, e che lo stesso sarebbe da intendere sempre
a tempo indeterminato e a orario pieno. c) tutti gli altri tipi di contratto
dovrebbero essere considerati delle deroghe dal contratto base, da ammettere
solamente di fronte a specifiche e non ambigue esigenze delle imprese o
di bisogni del lavoratore. In tale contesto i tipi di contratti in deroga
(a cominciare da quelli a termine e/ o parziali) da prevedere per legge
non dovrebbero essere più di cinque-sei, al posto degli oltre 40
oggi esistenti. La legge inoltre dovrebbe affrontare in modo specifico
il lavoro irregolare al fine di promuoverne la graduale regolarizzazione;
perchè per es. non prevedere che nelle imprese l’utilizzo
del lavoro irregolare potrebbe configurare un vero e proprio comportamento
antisindacale (art. 28 Statuto dei lavoratori), sulla base del ragionamento
che non regolarizzare i lavoratori produce un grave impedimento all’attività sindacale,
non potendo infatti il sindacato avvicinare e organizzare lavoratori nei
fatti invisibili. E ancora perchè non esplicitare tramite legge
ordinaria (seguendo il suggerimento dato dal Prof. Alleva) che il trattamento
retributivo ex art. 36 Cost. nel caso di ricorso alla magistratura, debba
essere ragguagliato sia alla contrattazione nazionale che a quella aziendale
e/o integrativa per gli impegni legati alla maggiore produttività.
Sono solo alcune idee di un progetto complessivo di cui dovrebbe farsi
carico la sinistra, se vuole cominciare a porsi come alternativa al progetto
di stabilizzazione privatistico e di mercatizzazione sociale che persegue
il centro-destra. Ha scritto qualche giorno fa Giorgio Ruffolo: la sinistra
italiana è priva di un progetto; essa è dilaniata tra due
tendenze: alla contestazione e alla mimesi della destra, entrambe subalterne”.
E’ da questa subalternità, che è innanzitutto culturale,
che bisogna uscire.
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