il lavoro flessibile

  di totò spallino  

precarietà e sicurezza

(continua dal numero precedente)
Tutto ciò peraltro ha provocato “la grande compressione“ del potere organizzato del lavoro (i sindacati). Nel 1945 un operaio su tre era iscritto al sindacato, in tempi recenti la proporzione era scesa a uno su undici, a conferma che il comandamento della flessibilità genera l’insicurezza generale, per cui la stessa adesione al sindacato viene vissuta dal lavoratore precario come un rischio, proprio perchè l’impresa flessibile promuove la società insicura,per cui il lavoratore preferisce “starsene buono” nella rivendicazione dei propri diritti, (tranne qualche coraggioso o disperato che si rivolge alla magistratura del lavoro) ed assoggettarsi alle “discrezionalità” senza limiti del datore di lavoro. Non è quindi esagerato parlare che oggi siamo di nuovo di fronte (come accadeva ai tempi della rivoluzione industriale) a fenomeni che configurano una vera e propria “mercificazione del lavoro”.
La conseguenze? Una società insicura, i giovani senza certezze, le famiglie senza garanzia, gli adulti sempre nell’angoscia di perdere il loro posto, che in comportano la contrazione di quelle changes di vita nella quali Dahrendorf riconosce il progresso della libertà nella società moderna?
Ecco perchè non è azzardato dire che le tendenze che abbiano descritto si risolvono in una polverizzazione della società; il tanto vituperato Marx avrebbe detto “dissolvimento”, con conseguenze, a livello politico ed istituzionale, di deriva sempre più populistica che stanno emergendo nelle società capitalistiche a cominciare da quella italiana .
Si può dire che tale situazione è ancor più grave nel mezzogiorno? Senza ombra di dubbio.
Ed allora cosa fare? Cosa proporre? Per quanto mi riguarda anche in base all’esperienza professionale accumulata nel campo del diritto del lavoro, ritengo che bisognerebbe ripartire innanzitutto da quegli articoli della nostra Costituzione che collegano i diritti del lavoratore alla qualità della vita e della convivenza in una società democratica, dal momento che gran parte della legislazione italiana sul lavoro degli ultimi decenni (a partire dalla L.196/97 alla L.30/2003) ha in buona sostanza ignorati alcuni articoli fondamentali, ed in modo particolare l’art. 36 (“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a ed alla famiglia una esistenza libera dignitosa“); l’art. 41 (l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana”); l’art. 46 (ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende”). La proliferazione di tutti i contratti atipici già appare in contrasto con ciascuno dei sucitati articoli, mentre è questo contesto e quadro costituzionale che dovrebbe essere la base di una nuova legge sul lavoro che dovrebbe stabilire formalmente: a) il lavoro non è una merce e quindi non può essere trattato come tale; b) ristabilire il principio per cui il contratto di lavoro dipendente o subordinato è il tipo di contratto fondamentale, e che lo stesso sarebbe da intendere sempre a tempo indeterminato e a orario pieno. c) tutti gli altri tipi di contratto dovrebbero essere considerati delle deroghe dal contratto base, da ammettere solamente di fronte a specifiche e non ambigue esigenze delle imprese o di bisogni del lavoratore. In tale contesto i tipi di contratti in deroga (a cominciare da quelli a termine e/ o parziali) da prevedere per legge non dovrebbero essere più di cinque-sei, al posto degli oltre 40 oggi esistenti. La legge inoltre dovrebbe affrontare in modo specifico il lavoro irregolare al fine di promuoverne la graduale regolarizzazione; perchè per es. non prevedere che nelle imprese l’utilizzo del lavoro irregolare potrebbe configurare un vero e proprio comportamento antisindacale (art. 28 Statuto dei lavoratori), sulla base del ragionamento che non regolarizzare i lavoratori produce un grave impedimento all’attività sindacale, non potendo infatti il sindacato avvicinare e organizzare lavoratori nei fatti invisibili. E ancora perchè non esplicitare tramite legge ordinaria (seguendo il suggerimento dato dal Prof. Alleva) che il trattamento retributivo ex art. 36 Cost. nel caso di ricorso alla magistratura, debba essere ragguagliato sia alla contrattazione nazionale che a quella aziendale e/o integrativa per gli impegni legati alla maggiore produttività.
Sono solo alcune idee di un progetto complessivo di cui dovrebbe farsi carico la sinistra, se vuole cominciare a porsi come alternativa al progetto di stabilizzazione privatistico e di mercatizzazione sociale che persegue il centro-destra. Ha scritto qualche giorno fa Giorgio Ruffolo: la sinistra italiana è priva di un progetto; essa è dilaniata tra due tendenze: alla contestazione e alla mimesi della destra, entrambe subalterne”. E’ da questa subalternità, che è innanzitutto culturale, che bisogna uscire.