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è
possibile votare per un candidato alla carica di presidente della provincia,
o a sindaco,
anche non collegato alla lista prescelta
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Il numero impressionante dei candidati,
rischia di trasformare le prossime elezioni amministrative in una sorta
di censimento, vista la quantità dei condizionamenti, in genere
affettivi e psicologici, che limitano l'espressione di un voto veramente
libero e pensato.
Saranno in molti a non trovare il coraggio, o la motivazione politica,
per dire di no a parenti, amici, colleghi di lavoro, che chiedono il voto
puntando sulla persona piuttosto che sullo schieramento politico.
E' allora utile uno sguardo alla legge elettorale, per coglierne qualche
aspetto magari trascurato. La legge regionale Sicilia 15 settembre 1997,
n. 35, 'Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente
della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale',
prevede, al comma 2 dell'art. 6: "2. La scheda per l'elezione del
presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione
del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica
di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al
cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con
cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con
un unico voto votare per un candidato alla carica di presidente della
provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno
sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì
votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche
non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo".
Il meccanismo è analogo per l'elezione del consiglio comunale nei
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (art. 3).
Si ricorderà come la legge elettorale con cui si votò nel
1994, la prima volta dell'elezione del sindaco, imponeva di scegliere,
su schede diverse, il sindaco, o il presidente, ed il candidato al consiglio
comunale, o provinciale. Fu la stagione dell'elezione di Fatuzzo, Bianco,
Orlando, ed altri. Il consiglio comunale aveva allora la facoltà
di porre la sfiducia al Sindaco, sottoponendo la mozione ad un referendum
popolare. Il risultato del referendum avrebbe poi determinato la sostituzione
del Sindaco, o del Presidente, oppure quella del Consiglio. La legge fu
poi modificata, per riportare il controllo del Sindaco e del Presidente
della provincia al rispettivi Consiglio, che può, con una maggioranza
opportuna, votarne la sfiducia facendolo decadere dalla carica. Non si
tratta di dettagli di pura tecnologia elettorale, quanto piuttosto di
un modo, rivelatosi purtroppo efficace, di riportare al controllo dei
partiti, o dei gruppi di pressione organizzati, e talvolta questo controllo
diventa vero e proprio ricatto.
Perché allora rinunciare alla possibilità di esprimere il
doppio voto, se lo riteniamo opportuno?
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