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l'esposto
di deconta-minazione sicilia al commissario dello stato |
Decontaminazione Sicilia ha inviato
al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana un esposto urgente
contro la delibera legislativa dell’Assemblea Regionale siciliana
(A.R.S.) del 26.01.2008, per probabili profili di incostituzionalità dell’art.
4 del DDL deliberato dall’Assemblea che autorizza contributi a
favore degli inceneritori.
Il Legislatore nazionale, con l’art. 2, comma 136, della legge 24-12-2007
n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, legge finanziaria 2008”, ha ritenuto di abolire, per
il futuro, il contributo CIP6; questo per dare “piena attuazione
alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, con particolare riferimento all’articolo 2 della
direttiva medesima, per cui i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo
periodo del comma 1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi”.
Ma cosa sono i CIP6? Sono contributi dati ai produttori di energia elettrica
da fonti rinnovabili: nell'anno 1992, il Comitato Interministeriale Prezzi
(CIP) emise una delibera, la numero 6, con la quale stabilì una
maggiorazione del 7% del prezzo dell'elettricità pagato dai consumatori
finali, cioè dai cittadini, destinando il ricavato alla promozione
delle energie rinnovabili come quelle solare ed eolica. Ma all'espressione "energie
rinnovabili" purtroppo fu aggiunta, involontariamente prima dell’approvazione
l'estensione "o assimilate", così venivano finanziate
anche produzioni energetiche tutt'altro che "rinnovabili" come
rifiuti solidi urbani, rifiuti prodotti dalle raffinerie (il classico fondo
del barile), etc.
In data 26 gennaio 2008, l’A.R.S. ha approvato il DDL recante “Disposizioni
programmatiche e finanziarie per l’anno 2008”, che all’art.
4, così dispone:
“
in relazione all'accertamento delle entrate destinate al finanziamento
del servizio per il trattamento ed utilizzo, mediante termovalorizzatori,
della frazione dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata,
prodotta nei comuni della Regione siciliana appartenenti agli Ambiti Territoriali
Ottimali (A.T.O.), è disposto uno specifico accantonamento negativo
previsto nella tabella A allegata alla presente legge. Il Ragioniere generale
della Regione è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento,
le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento
positivo”.
Di fatto questo art. 4 autorizza la presidenza della regione ad anticipare,
nelle more della definizione delle procedure di trasferimento dei fondi
statali previsti dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, i contributi in favore
dei soggetti affidatari del servizio di termovalorizzazione. “Per
le finalità del detto art.4 è autorizzata, per gli esercizi
finanziari 2008-2010, la spesa annua di 250 milioni di euro, cui si provvede
con le risorse di cui al presente articolo”. Pertanto il legislatore
regionale ha approvato l’ingente impegno di spesa (750 milioni di
euro in tre anni), senza che sussista più la corrispondente norma
statale di finanziamento (che prevedeva in effetti il contributo CIP6 anche
per gli impianti di termovalorizzazione solamente “approvati”),
superata dalla finanziaria nazionale per il 2008. Da tutto questo è scaturito
l’esposto in cui i ricorrenti hanno chiesto al Commissario, ai sensi
dell’art. 28 dello Statuto regionale siciliano, di impugnare la delibera
di cui sopra davanti alla Corte Costituzionale.
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