si vota il 12 giugno

  tratto dal sito www.governo.it  

 

Il il 12 giugno 2005, si svolgerà il referendum sulle norme relative alla procreazione assistita.
I decreti firmati Capo dello Stato sono quattro, e ognuno contiene un quesito relativo a parti della legge sottoposte a referendum.
I quesiti riguardano:
1. l'utilizzo di embrioni per la cura di nuove malattie;
2. l'utilizzo di più embrioni nella procreazione assistita;
3. la fecondazione eterologa;
4. sfera dei diritti della donna nella procreazione assistita.


In particolare, il secondo, il terzo e il quarto quesito del referendum, come spiegano la sentenza di ammissibilità della Corte Costituzionale n.47 e 48 del 13 gennaio 2005, mirano:
a) ad ampliare le possibilità di ricorso alla procreazione medicalmente assistita;
b) ad ampliare la possibilità di revoca del consenso oltre il limite fissato dall’art. 6, comma 3, della legge;
c) a permettere la produzione di embrioni in eccedenza rispetto a quelli necessari per un unico e contemporaneo impianto;
d) a consentire interventi sull’embrione con finalità diagnostiche e terapeutiche generali.Di conseguenza, diventa possibile:
- l’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità;
- escludere dai principi che regolano l’applicazione delle relative tecniche quello della gradualità;
- la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell’ovulo;
- interventi sull’embrione aventi finalità diagnostiche e terapeutiche anche diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 2, della legge;
- la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre;
- la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell’utero.
Per quanto riguarda invece il primo quesito, la richiesta di abrogazione sottoposta a referendum mira ad ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalità terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, sia attraverso l'eliminazione dei divieti di clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione, in quanto procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti ad ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto.