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La legge n. 40/2004 sulla “procreazione
medicalmente assistita” pone limiti alla ricerca scientifica? Non
credo che sia corretto affrontare il problema in questi termini. La legge
n. 40/2004 ha una finalità etica, chiaramente espressa dall’art.
1: assicurare “... i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso
il concepito”. Il raggiungimento di questa finalità pone
limiti alle tecniche da utilizzare, ai soggetti ammessi al trattamento
e alla sperimentazione scientifica. Non vi è nulla di strano in
tutto ciò: la sensibilità per i diritti e la sofferenza
degli animali ha imposto limiti alla loro utilizzazione per la sperimentazione,
il sentimento di rispetto per i defunti ha imposto limiti all’utilizzazione
scientifica dei cadaveri, e così via... In tutti questi casi gli
interessi morali sono stati ritenuti prevalenti rispetto agli interessi
della scienza, alle speranze dei malati e all’eventuale utilità sociale,
eppure nessuno parla di “mostruosità normativa”, “(in)civiltà umane
alimentate dal fanatismo religioso”, “insulto all’intelligenza”,
come si esprime, ad esempio, Gilberto Corbellini sulla Rivista dei libri
(2005-10).
Una società democratica è chiamata continuamente a effettuare
scelte tra valori confliggenti. Queste scelte (dalla proprietà privata
all’assistenza sanitaria) rispecchiano visioni, culture, sentimenti
diversi e sono spesso costruite su maggioranze risicate o precarie, che
il tempo modificherà o rinsalderà, perché “l’uomo
non è un libro scritto a tavolino”, come ci insegnano i teorici
della democrazia. Dando, quindi, per scontato che ogni legge abbia “un
costo emotivo” e che la ricerca scientifica non sia un valore assoluto
e indiscutibile, cosa vi è nella legge n. 40/2004, di così “mostruoso” e “insultante”?
Le discussioni vertono, soprattutto, sull’art. 13, relativo alla “sperimentazione
sugli embrioni”, tuttavia gran parte delle norme che vi troviamo
non sono altro che la mera applicazione di principi e direttive della Comunità europea.
Il divieto delle pratiche eugenetiche, della commercializzazione e clonazione
di embrioni è previsto dall’art. II-63 della Costituzione
europea ed era già contemplato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa
per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere
umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina. L’art.
18 della Convenzione amplia ulteriormente questa prospettiva, vietando
la produzione di embrioni ai fini di ricerca e imponendo tutte le volte
in cui la ricerca su embrioni in vitro sia ammessa dalla legge, “di
assicurare una protezione adeguata dell’embrione”. Una formula
ambigua, se non ipocrita, che tuttavia sembra suggerire ai singoli Stati
di garantire le forme di tutela più ampie possibili, anche a costo
di porre limiti alle esigenze della scienza. Insomma è la cultura
laica ed europea a ritenere che l’embrione non sia solo un grumo
di cellule, appena più grande della capocchia di uno spillo.
E’, quindi, assolutamente falso che la legge italiana abbia inventato
un fantasma, biologico e giuridico, l’embrione e che, per compiacere
il mondo cattolico, gli abbia sacrificato le ragioni della scienza. Resta
aperto, invece, il problema di quanto siano plausibili e ragionevoli le
scelte effettuate. Il vero problema di questa legge è che, pur condividendone
i principi, è difficile accettare incondizionatamente tutte le soluzioni
che propone. Per evitare la produzione di embrioni soprannumerari e la
riduzione eugenetica o terapeutica, si è creato un rigido sistema
meccanicistico di “unico e contemporaneo impianto” di un massimo
di tre embrioni, che presenta gravi inconvenienti. Si poteva agire diversamente
e lasciare alla discrezionalità del medico la scelta tanto del numero
di embrioni da impiantare quanto della valutazione dei rischi nel caso
di gravidanze plurime. Tuttavia, diciamocelo chiaramente, non è che
in questo settore i medici abbiano sempre brillato per sensibilità etica...
E’ pure cruciale la scelta di consentire solo le diagnosi pre-impianto
di tipo osservazionale. Anche in questo caso il principio è condivisibile,
ma la norma poteva essere formulata meglio. E’ condivisibile il tentativo
di evitare le diagnosi preimpianto: si tratta infatti di interventi estremamente
pericolosi per l’embrione, perché sono distrutte da una a
due cellule su un totale di otto. E’ come se una biopsia venisse
praticata sulla metà o su un quarto del corpo del paziente. Poteva,
però, adottarsi la soluzione della legge francese che consente queste
diagnosi solo eccezionalmente, quando la coppia, in relazione alla propria
situazione familiare, ha una forte probabilità di mettere al mondo
un figlio malformato.
Un pastrocchio giuridico era, prima dell’intervento delle “Linee
guida”, il preteso obbligo di impiantare in ogni caso l’embrione,
anche quando venissero evidenziate gravi anomalie irreversibili. La legge
usava la formula, cara ai giuristi, “fatto salvo” quanto previsto
dalla legge sulla interruzione volontaria della gravidanza. Formula che
era stata interpretata da alcuni giudici nel senso che si potesse evitare
l’impianto tutte le volte in cui sarebbe stato legittimo abortire.
Alcuni... non tutti. Le “Linee guida” se la cavano con un lapidario, “non
coercibile”, che parrebbe risolvere il problema. Dinanzi a situazioni
così drammatiche non si può lasciare il cittadino in balìa
delle alchimie esegetiche.
L’ultimo aspetto che vorrei trattare è l’utilizzazione
per la ricerca scientifica degli embrioni “orfani”, da tempo
congelati e di cui nessuno chiede ormai l’impianto. Credo che gli
sviluppi della ricerca stiano rendendo questo problema meno assillante.
Le cellule staminali adulte offrono risultati migliori delle staminali
fetali ormai in quasi tutti i campi e soprattutto in quelli delle malattie
neurovegetative. Certo, utilizzare le staminali adulte impone una tecnologia
più complessa e, quindi, costi maggiori. Vale la pena di affrontare
questi costi? Anche la riduzione dell’inquinamento aumenta i costi
della produzione industriale e delle autovetture, eppure non ci poniamo
questa domanda. Si sarebbe, comunque, potuta adottare una soluzione di
compromesso: prevedere, ad esempio, secondo un recente orientamento della
comunità europea, l’istituzione un’autorithy che autorizzi
le ricerche più serie e promettenti. Si potrebbe anche interpretare
l’obbligo di conservare gli embrioni fino alla “estinzione”,
come dicono “Linee guida” in senso lato, ritenendo “estinti” tutti
gli embrioni non più impiantabili.
Si potrebbe... ma il problema di fondo delle polemiche di questi giorni
resta: è legittimo porre l’embrione tra le scelte di valore
di una società democratica? Recentemente Habermas, in uno dei suoi
libri più belli (Il futuro della natura umana, tr. it. Einaudi,
2002), ha posto questo problema in maniera estremamente efficace, sostenendo
che il pensiero liberale non può accettare una genetica liberale:
una genetica regolata integralmente dalla legge della domanda e dell’offerta,
dai desideri dei genitori, dalle capacità manipolative della scienza.
Proprio in una società integralmente pervasa dalla logica del mercato è necessario
trovare un residuo inviolabile che si sottragga all’ottica dell’utile
e dello scambio: a maggior ragione, se questo residuo sta all’origine
stessa dell’identità umana ed è quindi il fondamento
ideale della libertà. Ecco l’importanza di sottolineare la
funzione simbolica che la tutela degli embrioni umani riveste per rappresentare
idealmente tutti coloro che “non possono difendere se stessi né argomentare
in prima persona”. La legge n. 40/2004 ha cercato di farlo: poteva
farlo meglio, poteva farlo diversamente. Credo sia, invece, pericoloso,
per il futuro della democrazia e della stessa scienza, pretendere che non
dovesse farlo.
salvatore
amato è docente di filosofia del diritto e teoria del diritto
presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di
catania, ed è membro del comitato nazionale di bioetica
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