politica e magistratura

  di andrea campisi  

 

Il legislatore italiano, piuttosto che preoccuparsi di tentare di risolvere gli annosi e risaputi problemi della giustizia italiana, primo tra tutti la eccessiva durata dei processi sia civili che penali, ha delineato una riforma dell’ordinamento giudiziario che non soddisfa gli operatori del diritto.
Gli avvocati penalisti lamentano la mancata attuazione della separazione delle carriere, dagli stessi auspicata al fine di delineare una netta distinzione tra la figura del Pubblico Ministero e quella del giudice; la magistratura che, ormai da parecchi anni, lamenta l’esiguita’ dei propri organici denota come tale riforma, anzichè migliorare l’efficienza del Servizio giustizia, ne aggrava le problematiche.
Appare evidente che ciascun magistrato allorchè volesse, nel soddisfare legittimamente le proprie aspirazioni di progressione di carriera, accedere ad incarichi direttivi o semidirettivi, oppure acquisire le funzioni di Consigliere di Corte d’Appello o di Corte di Cassazione, si vedrebbe costretto a tornare a scuola, sottraendo una parte del suo prezioso e già limitato tempo di lavoro in vista del superamento di un concorso per esami.
Stante la già nota esiguità degli organici della magistratura togata (peraltro aggravata dai tempi biblici per la celebrazione di concorsi per l’accesso alla stessa), principale causa della cosiddetta “giustizia lumaca”, non può dubitarsi della circostanza che la riforma dell’ordinamento giudiziario avrà il principale effetto di accrescere la durata dei processi e, di conseguenza, la sfiducia dei cittadini nei confronti del servizio giustizia.
Inoltre, occorre sottolineare che la riforma tocca punti cruciali dell’ordinamento giurisdizionale e ciò ha imposto un attento confronto con i parametri fissati dai principi costituzionali che lo disciplinano.
La legge di riforma si pone in evidente contrasto con alcune norme costituzionali tanto che il Capo dello Stato non l’ha promulgata ed ha chiesto alle Camere, a norma dell’art. 74 della Costituzione, una nuova deliberazione. La suddetta legge prevede, in tema di relazioni sull’amministrazione della giustizia, che il Ministro della Giustizia renda comunicazioni alle Camere sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso. Ciò si pone in contrasto con l’art. 101 cost., in base al quale i giudici “sono soggetti soltanto alla legge”, con l’art. 104 cost., secondo cui la magistratura costituisce un Ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, con l’art 110 cost. ,che nel definire le attribuzioni del ministro della giustizia le limita, ferme le competenze del C.S.M., alla organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonchè con l’art. 112 cost., in base al quale il P.M. ha l’obbligo di esercitare l’azione penale; prevede, inoltre, l’istituzione di un ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi e gradi del giudizio, al fine di accertare la sussistenza di livelli di infondatezza della pretesa punitiva; ciò appare in contrasto, secondo i rilievi del Capo dello Stato, con le norme costituzionali di cui sopra.
Parimenti palesemente incostituzionale è la norma che prevede che il ministro della giustizia è legittimato a ricorrere, in sede di giustizia amministrativa, contro le delibere del C.S.M. concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi. Sul punto la corte costituzionale si e’ pronunciata più volte sostenendo che il ministro della giustizia non ha un potere di sindacato nè di riesame sul contenuto delle scelte discrezionali operate del C.S.M.
Appare di dubbia costituzionalità anche la norma della legge di riforma che colloca al centro di ogni procedura concorsuale la Scuola Superiore della Magistratura e apposite commissioni, strutture esterne al C.S.M., laddove l’art.105 cost. prevede che spettano al C.S.M. le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Appare indubbio che l’intento perseguito dal legislatore sia, in dispregio dei principi costituzionali posti a salvaguardia della funzione giurisdizionale, di porre notevoli limitazioni alla autonomia ed alla indipendenza della magistratura.