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Il legislatore italiano, piuttosto
che preoccuparsi di tentare di risolvere gli annosi e risaputi problemi
della giustizia italiana, primo tra tutti la eccessiva durata dei processi
sia civili che penali, ha delineato una riforma dell’ordinamento
giudiziario che non soddisfa gli operatori del diritto.
Gli avvocati penalisti lamentano la mancata attuazione della separazione
delle carriere, dagli stessi auspicata al fine di delineare una netta distinzione
tra la figura del Pubblico Ministero e quella del giudice; la magistratura
che, ormai da parecchi anni, lamenta l’esiguita’ dei propri
organici denota come tale riforma, anzichè migliorare l’efficienza
del Servizio giustizia, ne aggrava le problematiche.
Appare evidente che ciascun magistrato allorchè volesse, nel soddisfare
legittimamente le proprie aspirazioni di progressione di carriera, accedere
ad incarichi direttivi o semidirettivi, oppure acquisire le funzioni di
Consigliere di Corte d’Appello o di Corte di Cassazione, si vedrebbe
costretto a tornare a scuola, sottraendo una parte del suo prezioso e già limitato
tempo di lavoro in vista del superamento di un concorso per esami.
Stante la già nota esiguità degli organici della magistratura
togata (peraltro aggravata dai tempi biblici per la celebrazione di concorsi
per l’accesso alla stessa), principale causa della cosiddetta “giustizia
lumaca”, non può dubitarsi della circostanza che la riforma
dell’ordinamento giudiziario avrà il principale effetto di
accrescere la durata dei processi e, di conseguenza, la sfiducia dei cittadini
nei confronti del servizio giustizia.
Inoltre, occorre sottolineare che la riforma tocca punti cruciali dell’ordinamento
giurisdizionale e ciò ha imposto un attento confronto con i parametri
fissati dai principi costituzionali che lo disciplinano.
La legge di riforma si pone in evidente contrasto con alcune norme costituzionali
tanto che il Capo dello Stato non l’ha promulgata ed ha chiesto alle
Camere, a norma dell’art. 74 della Costituzione, una nuova deliberazione.
La suddetta legge prevede, in tema di relazioni sull’amministrazione
della giustizia, che il Ministro della Giustizia renda comunicazioni alle
Camere sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso. Ciò si
pone in contrasto con l’art. 101 cost., in base al quale i giudici “sono
soggetti soltanto alla legge”, con l’art. 104 cost., secondo
cui la magistratura costituisce un Ordine autonomo ed indipendente da ogni
altro potere, con l’art 110 cost. ,che nel definire le attribuzioni
del ministro della giustizia le limita, ferme le competenze del C.S.M.,
alla organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia,
nonchè con l’art. 112 cost., in base al quale il P.M. ha l’obbligo
di esercitare l’azione penale; prevede, inoltre, l’istituzione
di un ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in
tutte le fasi e gradi del giudizio, al fine di accertare la sussistenza
di livelli di infondatezza della pretesa punitiva; ciò appare in
contrasto, secondo i rilievi del Capo dello Stato, con le norme costituzionali
di cui sopra.
Parimenti palesemente incostituzionale è la norma che prevede che
il ministro della giustizia è legittimato a ricorrere, in sede di
giustizia amministrativa, contro le delibere del C.S.M. concernenti il
conferimento o la proroga di incarichi direttivi. Sul punto la corte costituzionale
si e’ pronunciata più volte sostenendo che il ministro della
giustizia non ha un potere di sindacato nè di riesame sul contenuto
delle scelte discrezionali operate del C.S.M.
Appare di dubbia costituzionalità anche la norma della legge di
riforma che colloca al centro di ogni procedura concorsuale la Scuola Superiore
della Magistratura e apposite commissioni, strutture esterne al C.S.M.,
laddove l’art.105 cost. prevede che spettano al C.S.M. le assunzioni,
le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Appare indubbio che l’intento perseguito dal legislatore sia, in
dispregio dei principi costituzionali posti a salvaguardia della funzione
giurisdizionale, di porre notevoli limitazioni alla autonomia ed alla indipendenza
della magistratura.
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