meno diritti per tutti

  di nicola giudice  

 

Come noto, i quattro termovalorizzatori (inceneritori con recupero energetico), previsti dal piano Cuffaro, che saranno realizzati nei siti di Casteltermini, Bellolampo, Augusta e Paternò, riceveranno i rifiuti provenienti da tutti i comuni siciliani compresi negli ambiti ottimali, dopo il conferimento alle stazioni di trasferenza e agli impianti di selezione della frazione residuale per la separazione della frazione secca da quella umida. I termovalorizzatori saranno alimentati con rifiuto non trattato (con un aggravamento del rischio ambientale) proveniente anche da province diverse da quelle nelle quali ha sede il termovalorizzatore, con aggravamento dei costi per l’incidenza delle spese di trasporto e deresponsabilizzazione delle collettività locali nella politica di contenimento della produzione di rifiuti.
In particolare :
1) la gestione dei rifiuti in Sicilia, così come è stata definita viola e stravolge le norme e le previsioni del D.lgs. 5 febbraio 1997 n.22, perché anziché attuare interventi per ridurre all’origine la produzione dei rifiuti, per favorirne il riutilizzo ed il recupero energetico, si fonda essenzialmente sullo smaltimento dei rifiuti attraverso il loro incenerimento. I quattro inceneritori previsti bruceranno esclusivamente rifiuti, e pertanto non in parziale sostituzione di altri combustibili;
2) Si prevede che entro l’anno 2008 si possa raggiungere la quota minima del 35% di raccolta differenziata (che il D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 imponeva di conseguire entro marzo 2003) ma le convenzioni stipulate con gli operatori privati ed il dimensionamento degli impianti di smaltimento (discariche ed inceneritori) si basano sulla previsione di raggiungere nell’anno 2012 la quota appena del 20%.
3) La Valutazione d’impatto ambientale, relativa ad ognuno dei quattro singoli sistemi, è stata condotta omettendo tra l’altro di valutare gli impatti emissivi degli inceneritori secondo le prescrizioni ed i limiti della Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti, di effettuare la Valutazione d’incidenza per le opere ricadenti in aree SIC e ZPS, ai sensi della Direttiva 92/43/CE, con mancata applicazione del principio di precauzione, di indicare le alternative progettuali.
4) E’ stato disatteso il diritto di partecipazione dei cittadini alla procedura VIA. Delle numerose, circostanziate e motivate osservazioni presentate in forma scritta dalle associazioni ambientaliste, dai cittadini e dalle amministrazioni comunali e provinciali non si è tenuto nessun conto e delle suddette osservazioni non si fa cenno nei relativi pareri rilasciati dalla Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente. È stato impedito alle associazioni che rappresentano interessi diffusi di partecipare alle conferenze dei servizi.
5) La commissione VIA ha emesso per ciascun sistema un parere “positivo con prescrizioni”. Le prescrizioni sono tante e molte di esse sono di carattere ostativo (progetti incompleti, obbligo di effettuare campagne di monitoraggio ante operam della durata di 12 mesi, richieste di modifiche d’impianti, di nuovi e più approfonditi studi sugli effetti sanitari, di migliore valutazione degli impatti e dei consumi di risorse, dei rischi idrogeologici, ecc.);
6) La commissione VIA non ha eccepito la difformità, l’incongruità, l’incompletezza e la non veridicità delle Valutazioni d’incidenza relative ai SIC ZPS prodotte dai progettisti degli Studi;
7) In violazione dell’art. 174 del Trattato paragrafo 2 e della Risoluzione del Parlamento Europeo adottata il 14.12.2000 sul principio di precauzione, gli Studi di Impatto Ambientale ed i pareri espressi dalla Commissione VIA sui sistemi di smaltimento difettano delle considerazioni sugli effetti sanitari che caratterizzano i sistemi scelti e manca una puntuale analisi degli studi epidemiologici sull'incidenza delle emissioni degli incene-ritori sull'in-sorgenza di sarcomi dei tessuti molli e di linfomi non-hodgkin nelle popolazioni che vivono nelle zone limitrofe agli stessi, in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti pre-visti.
8) Le imprese non hanno fornito indicazioni e spiegazioni di avere adottato tutte le misure adeguate di protezione dell’ambiente e della salute, ivi compreso il ricorso alla migliore tecnologia disponibile (BAT), come previsto in alcune norme comunitarie e il cui rispetto è previsto da una nota alla direttiva VAS 2000/76/CE che deve essere tenuta in considerazione quando si rilasciano autorizzazioni a nuovi impianti.
9) L’avviso pubblico, con il quale il Commissario invitava gli operatori industriali a presentare le proposte e sulla base del quale sono poi state scelte le società e stipulate le convenzioni, prevedeva al punto J.J. della “Documentazione di ammissibilità” l’obbligo di produrre – pena l’esclusione - “Titoli attestanti la proprietà ovvero la giuridica disponibilità degli impianti e/o dei siti idonei allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione, almeno per tutta la durata della convenzione”. Emerge invece che alcuni degli operatori già convenzionati non avevano ancora prodotto i titoli di proprietà. Altri aspetti che meritano una più attenta valutazione e un rigoroso approfondimento sono quelli che riguardano la gestione contabile e finanziaria dell’emergenza rifiuti.

legambiente e wwf denunciano l'ufficio del commissario straordinario per l’emergenza rifiuti per violazione delle normative europee