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Come noto, i quattro termovalorizzatori
(inceneritori con recupero energetico), previsti dal piano Cuffaro, che
saranno realizzati nei siti di Casteltermini, Bellolampo, Augusta e Paternò,
riceveranno i rifiuti provenienti da tutti i comuni siciliani compresi
negli ambiti ottimali, dopo il conferimento alle stazioni di trasferenza
e agli impianti di selezione della frazione residuale per la separazione
della frazione secca da quella umida. I termovalorizzatori saranno alimentati
con rifiuto non trattato (con un aggravamento del rischio ambientale)
proveniente anche da province diverse da quelle nelle quali ha sede il
termovalorizzatore, con aggravamento dei costi per l’incidenza
delle spese di trasporto e deresponsabilizzazione delle collettività locali
nella politica di contenimento della produzione di rifiuti.
In particolare :
1) la gestione dei rifiuti in Sicilia, così come è stata
definita viola e stravolge le norme e le previsioni del D.lgs. 5 febbraio
1997 n.22, perché anziché attuare interventi per ridurre
all’origine la produzione dei rifiuti, per favorirne il riutilizzo
ed il recupero energetico, si fonda essenzialmente sullo smaltimento dei
rifiuti attraverso il loro incenerimento. I quattro inceneritori previsti
bruceranno esclusivamente rifiuti, e pertanto non in parziale sostituzione
di altri combustibili;
2) Si prevede che entro l’anno 2008 si possa raggiungere la quota
minima del 35% di raccolta differenziata (che il D.Lgs 5 febbraio 1997
n. 22 imponeva di conseguire entro marzo 2003) ma le convenzioni stipulate
con gli operatori privati ed il dimensionamento degli impianti di smaltimento
(discariche ed inceneritori) si basano sulla previsione di raggiungere
nell’anno 2012 la quota appena del 20%.
3) La Valutazione d’impatto ambientale, relativa ad ognuno dei quattro
singoli sistemi, è stata condotta omettendo tra l’altro di
valutare gli impatti emissivi degli inceneritori secondo le prescrizioni
ed i limiti della Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti,
di effettuare la Valutazione d’incidenza per le opere ricadenti in
aree SIC e ZPS, ai sensi della Direttiva 92/43/CE, con mancata applicazione
del principio di precauzione, di indicare le alternative progettuali.
4) E’ stato disatteso il diritto di partecipazione dei cittadini
alla procedura VIA. Delle numerose, circostanziate e motivate osservazioni
presentate in forma scritta dalle associazioni ambientaliste, dai cittadini
e dalle amministrazioni comunali e provinciali non si è tenuto nessun
conto e delle suddette osservazioni non si fa cenno nei relativi pareri
rilasciati dalla Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente. È stato
impedito alle associazioni che rappresentano interessi diffusi di partecipare
alle conferenze dei servizi.
5) La commissione VIA ha emesso per ciascun sistema un parere “positivo
con prescrizioni”. Le prescrizioni sono tante e molte di esse sono
di carattere ostativo (progetti incompleti, obbligo di effettuare campagne
di monitoraggio ante operam della durata di 12 mesi, richieste di modifiche
d’impianti, di nuovi e più approfonditi studi sugli effetti
sanitari, di migliore valutazione degli impatti e dei consumi di risorse,
dei rischi idrogeologici, ecc.);
6) La commissione VIA non ha eccepito la difformità, l’incongruità,
l’incompletezza e la non veridicità delle Valutazioni d’incidenza
relative ai SIC ZPS prodotte dai progettisti degli Studi;
7) In violazione dell’art. 174 del Trattato paragrafo 2 e della Risoluzione
del Parlamento Europeo adottata il 14.12.2000 sul principio di precauzione,
gli Studi di Impatto Ambientale ed i pareri espressi dalla Commissione
VIA sui sistemi di smaltimento difettano delle considerazioni sugli effetti
sanitari che caratterizzano i sistemi scelti e manca una puntuale analisi
degli studi epidemiologici sull'incidenza delle emissioni degli incene-ritori
sull'in-sorgenza di sarcomi dei tessuti molli e di linfomi non-hodgkin
nelle popolazioni che vivono nelle zone limitrofe agli stessi, in relazione
alle caratteristiche tecniche degli impianti pre-visti.
8) Le imprese non hanno fornito indicazioni e spiegazioni di avere adottato
tutte le misure adeguate di protezione dell’ambiente e della salute,
ivi compreso il ricorso alla migliore tecnologia disponibile (BAT), come
previsto in alcune norme comunitarie e il cui rispetto è previsto
da una nota alla direttiva VAS 2000/76/CE che deve essere tenuta in considerazione
quando si rilasciano autorizzazioni a nuovi impianti.
9) L’avviso pubblico, con il quale il Commissario invitava gli operatori
industriali a presentare le proposte e sulla base del quale sono poi state
scelte le società e stipulate le convenzioni, prevedeva al punto
J.J. della “Documentazione di ammissibilità” l’obbligo
di produrre – pena l’esclusione - “Titoli attestanti
la proprietà ovvero la giuridica disponibilità degli impianti
e/o dei siti idonei allo svolgimento di tutte le attività oggetto
della convenzione, almeno per tutta la durata della convenzione”.
Emerge invece che alcuni degli operatori già convenzionati non avevano
ancora prodotto i titoli di proprietà. Altri aspetti che meritano
una più attenta valutazione e un rigoroso approfondimento sono quelli
che riguardano la gestione contabile e finanziaria dell’emergenza
rifiuti.
legambiente
e wwf denunciano l'ufficio del commissario straordinario per l’emergenza
rifiuti per violazione delle normative europee
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