|
|
La riforma dello Statuto siciliano
approda all’ARS. Come sempre segnalo che il testo in discussione è pubblicato
sul sito www.ars.sicilia.it, cercando sulla banca dati i DDL n. 580 ed
altri. Esso nasce dai disegni di legge presentati dai diversi gruppi
parlamentari ed è il risultato di un lungo ed articolato lavoro
svolto fin qui nella commissione speciale all’uopo costituita,
con il contributo di esperti consulenti e rappresentanti della società siciliana.
Il risultato meriterebbe certamente analisi approfondite, tuttavia troppo
breve è questo spazio per renderne compiutamente conto o per tentare,
anche sommariamente, una illustrazione di tutte le modifiche proposte,
né ritengo sia utile effettuarne una loro mera elencazione. Volutamente
mi soffermerò pertanto su un solo aspetto, l’introduzione
del principio di sussidiarietà orizzontale all’interno delle
istituzioni.
La sussidiarietà, termine già noto e di uso frequente, appartiene
ormai alla cultura politica dell’Unione europea, soprattutto da Mastricht
in poi. Nella sua attuale stesura, la proposta di modifica dello statuto
siciliano ne prevede il recepimento formale agli articoli 15 e 16, ove
si richiamano rispettivamente i criteri di sussidiarietà “verticale” ed “orizzontale”,
quest’ultima, in particolare, di grande interesse per la vita delle
nostre comunità.
Il principio di sussidiarietà verticale impone che il complesso
delle politiche di governo nel territorio venga articolato fra una serie
di istituzioni a scala variabile, da quello statale a quello regionale,
provinciale e comunale, e ciascuna azione venga affidata a quella che meglio
può compierla in relazione alla propria natura e presenza nel territorio
stesso. In questo modo, per fare un esempio, sia il Comune a provvedere
all’assistenza ai disabili nel proprio territorio o alle politiche
di rilancio delle attività commerciali nella città, pur utilizzando
norme che lo Stato o la Regione possono dettare (a seconda della materia)
per dare riferimenti certi ed uniformità alle azioni di tutti i
Comuni, ed eventuali strumenti finanziari dalle stesse poste a disposizione.
L’intervento della Regione, secondo il principio di sussidiarietà verticale,
deve pertanto limitarsi a fornire gli orientamenti e gli strumenti affinchè quella
determinata azione possa essere svolta nel migliore dei modi al livello
cui è demandata. Accanto a tale principio grande ruolo hanno pertanto,
come ben si comprende, quelli di “differenziazione” e di “adeguatezza”,
richiamati nel citato art. 15, che attengono alla necessità, in
questo quadro indicato, di distinguere il più nettamente possibile
le une azioni dalle altre, in modo da evitarsi quelle sovrapposizioni di
competenze ben note e spesso paralizzanti nel nostro sistema amministrativo,
facendo altresì in modo che la differenziazione di compiti e funzioni
e la loro attribuzione alle diverse istituzioni nel territorio meta queste
ultime nelle condizioni di fornire le risposte più adeguate possibile
alle necessità richieste.
Accanto alla sussidiarietà verticale appena accennata, grande interesse
ritengo che abbia il principio di sussidiarietà orizzontale che
costituisce una novità ed apre un orizzonte culturale assai stimolante
per la vita delle nostre comunità. In pratica, l’articolo
16 prevederebbe che “la Regione e gli enti locali favoriscano, sulla
base del principio di sussidiarietà, favoriscano l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale e per il buon funzionamento dei mercati”. La formulazione
non mi sembra delle più felici ed il principio troppo debolmente
accennato, per cui è obiettivo dichiarato di alcune forze di minoranza,
fra cui il gruppo dei DS, quello di ampliare e sostanziare adeguatamente
il principio espresso. Tuttavia la strada è aperta e ne scaturisce
abbastanza chiaramente il riconoscimento, per tutte associazioni di cittadini
ma anche categorie professionali, operatori economici e quant’altro,
a concorrere attivamente nello svolgimento delle azioni di interesse comune.
In pratica, a ciascuno dei livelli a cui il principio di sussidiarietà verticale
attribuisce la competenza di una determinata attività, l’istituzione
competente può a sua volta coinvolgere “orizzontalmente” i
cittadini stessi nella sua attuazione. Per riprendere l’esempio precedente,
la politica di assistenza ai disabili o nella promozione del commercio
locale può essere attuata dal Comune mediante il coinvolgimento,
fino all’affidamento di taluni compiti specifici, delle associazioni
di volontariato, delle onlus o di quelle di categoria. Come in tutti gli
statuti, questi sono principi. Possono rimanere inattuati o meno, ma credo
utile sottolineare come gli aspetti qui illustrati vengano sviluppati nella
proposta di governo della città che, in questa campagna per l’elezione
del futuro Sindaco di Siracusa, vede impegnati sulla mia candidatura le
forze del centrosinistra: non solo buona amministrazione, organizzazione,
responsabilità chiare, come è alla base della sussidiarietà verticale,
ma l’allargamento della stessa azione amministrativa alla città,
il coinvolgimento di tutte le sue risorse migliori. Non solo nelle intenzioni,
negli indirizzi, ma nello svolgimento delle sua azioni, a partire dalle
forme che lo stesso statuto comunale prevede ma che possono ulteriormente
essere sperimentate. Ciò non solo nell’apprezzamento del valore
della partecipazione democratica, spesso vago e strumentale, ma piuttosto
nel coinvolgimento dell’utilità per i cittadini e per l’istituzione
stessa di recuperare, nella partecipazione, quell’insieme di relazioni,
di scambi e di operatività comune che formano il “capitale
sociale” di una comunità.
nel
testo in discussione all'ars, uno strumento per valorizzare il “capitale
sociale” di una comunità |
|