sussidiarietà e nuovo statuto

  di roberto de benedictis  

 

La riforma dello Statuto siciliano approda all’ARS. Come sempre segnalo che il testo in discussione è pubblicato sul sito www.ars.sicilia.it, cercando sulla banca dati i DDL n. 580 ed altri. Esso nasce dai disegni di legge presentati dai diversi gruppi parlamentari ed è il risultato di un lungo ed articolato lavoro svolto fin qui nella commissione speciale all’uopo costituita, con il contributo di esperti consulenti e rappresentanti della società siciliana. Il risultato meriterebbe certamente analisi approfondite, tuttavia troppo breve è questo spazio per renderne compiutamente conto o per tentare, anche sommariamente, una illustrazione di tutte le modifiche proposte, né ritengo sia utile effettuarne una loro mera elencazione. Volutamente mi soffermerò pertanto su un solo aspetto, l’introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale all’interno delle istituzioni.
La sussidiarietà, termine già noto e di uso frequente, appartiene ormai alla cultura politica dell’Unione europea, soprattutto da Mastricht in poi. Nella sua attuale stesura, la proposta di modifica dello statuto siciliano ne prevede il recepimento formale agli articoli 15 e 16, ove si richiamano rispettivamente i criteri di sussidiarietà “verticale” ed “orizzontale”, quest’ultima, in particolare, di grande interesse per la vita delle nostre comunità.
Il principio di sussidiarietà verticale impone che il complesso delle politiche di governo nel territorio venga articolato fra una serie di istituzioni a scala variabile, da quello statale a quello regionale, provinciale e comunale, e ciascuna azione venga affidata a quella che meglio può compierla in relazione alla propria natura e presenza nel territorio stesso. In questo modo, per fare un esempio, sia il Comune a provvedere all’assistenza ai disabili nel proprio territorio o alle politiche di rilancio delle attività commerciali nella città, pur utilizzando norme che lo Stato o la Regione possono dettare (a seconda della materia) per dare riferimenti certi ed uniformità alle azioni di tutti i Comuni, ed eventuali strumenti finanziari dalle stesse poste a disposizione. L’intervento della Regione, secondo il principio di sussidiarietà verticale, deve pertanto limitarsi a fornire gli orientamenti e gli strumenti affinchè quella determinata azione possa essere svolta nel migliore dei modi al livello cui è demandata. Accanto a tale principio grande ruolo hanno pertanto, come ben si comprende, quelli di “differenziazione” e di “adeguatezza”, richiamati nel citato art. 15, che attengono alla necessità, in questo quadro indicato, di distinguere il più nettamente possibile le une azioni dalle altre, in modo da evitarsi quelle sovrapposizioni di competenze ben note e spesso paralizzanti nel nostro sistema amministrativo, facendo altresì in modo che la differenziazione di compiti e funzioni e la loro attribuzione alle diverse istituzioni nel territorio meta queste ultime nelle condizioni di fornire le risposte più adeguate possibile alle necessità richieste.
Accanto alla sussidiarietà verticale appena accennata, grande interesse ritengo che abbia il principio di sussidiarietà orizzontale che costituisce una novità ed apre un orizzonte culturale assai stimolante per la vita delle nostre comunità. In pratica, l’articolo 16 prevederebbe che “la Regione e gli enti locali favoriscano, sulla base del principio di sussidiarietà, favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per il buon funzionamento dei mercati”. La formulazione non mi sembra delle più felici ed il principio troppo debolmente accennato, per cui è obiettivo dichiarato di alcune forze di minoranza, fra cui il gruppo dei DS, quello di ampliare e sostanziare adeguatamente il principio espresso. Tuttavia la strada è aperta e ne scaturisce abbastanza chiaramente il riconoscimento, per tutte associazioni di cittadini ma anche categorie professionali, operatori economici e quant’altro, a concorrere attivamente nello svolgimento delle azioni di interesse comune. In pratica, a ciascuno dei livelli a cui il principio di sussidiarietà verticale attribuisce la competenza di una determinata attività, l’istituzione competente può a sua volta coinvolgere “orizzontalmente” i cittadini stessi nella sua attuazione. Per riprendere l’esempio precedente, la politica di assistenza ai disabili o nella promozione del commercio locale può essere attuata dal Comune mediante il coinvolgimento, fino all’affidamento di taluni compiti specifici, delle associazioni di volontariato, delle onlus o di quelle di categoria. Come in tutti gli statuti, questi sono principi. Possono rimanere inattuati o meno, ma credo utile sottolineare come gli aspetti qui illustrati vengano sviluppati nella proposta di governo della città che, in questa campagna per l’elezione del futuro Sindaco di Siracusa, vede impegnati sulla mia candidatura le forze del centrosinistra: non solo buona amministrazione, organizzazione, responsabilità chiare, come è alla base della sussidiarietà verticale, ma l’allargamento della stessa azione amministrativa alla città, il coinvolgimento di tutte le sue risorse migliori. Non solo nelle intenzioni, negli indirizzi, ma nello svolgimento delle sua azioni, a partire dalle forme che lo stesso statuto comunale prevede ma che possono ulteriormente essere sperimentate. Ciò non solo nell’apprezzamento del valore della partecipazione democratica, spesso vago e strumentale, ma piuttosto nel coinvolgimento dell’utilità per i cittadini e per l’istituzione stessa di recuperare, nella partecipazione, quell’insieme di relazioni, di scambi e di operatività comune che formano il “capitale sociale” di una comunità.

nel testo in discussione all'ars, uno strumento per valorizzare il “capitale sociale” di una comunità