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MOZIONE n. 274
PREMESSO
- che con l'Ordinanza di Protezione Civile la n. 2983 del 1999, lì
Presidente della Regione è stato nominato Co mmissario delegato
per l'emergenza rifiuti;
- che per effetto di ordinanze e successive proroghe lo stato di emergenza
è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;
- che ai sensi e per gli effetti delle citate ordinanze, con decreto n,
150 del 25/7/2000, il Presidente della Regione conmissario delegato ha
approvato lì documento delle Priorità degli Interventi per
l'Emergenza Rifiuti (PIER), pubblicato nella GURS del 4 agosto 2000;
- che tale Documento, in osservanza del disposto del D.lgs n. 22/97 prevedeva
un sistema di gestione dei rifiuti centrato sulla raccolta differenziata
"spinta" (almeno il 50%);
- che la previsione contenuta nel Documento-PIER contemplava, l'eventualità
che ad essere avviato alla termovalorizzazione fosse solo Il Combustibile
Derivato da Rifiuti (CDR), e cioè, un combustíbile ricavato
dai rifiuti il cui trattamento è finalizzato all'eliminazione delle
parti pericolose degli RSU e all'aumento del potere calorico;
- che nel PIER l'utilizzazione del Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR)
- al fine di non aumentare l'emissioni in atmosfera - veniva prevista
in impianti energetici esistenti (centrali Elettriche o Cementerie) o
in caso di indisponibilità, in un unico impianto dedicato, da realizzare
in un'area lontana da qualsiasi centro abitato, in cui trasportare su
rotaia -al fine di eliminare l'impatto della mobilità di grandi
mezzi di trasporto- il CDR prodotto da dove impianti - tanti quanti erano
g!i ATO previsti e localizzati in aree industriali fomiti di "rotaia";
- che con l'ordinanza di Protezione Civile, n. 3190/2002, che è
stata emanata in seguito all'intesa concessa dal Presidente della Regione,
sono state stravolte l'impianto e le previsioni del decreto legislativo
n. 22/97 c le direttive europee che tale decreto recepisce, nonché
le previsioni sulla raccolta differenziata contenute nel Documento-PIER
fino a prevedere che ad essere avviato alla termovalorizzazione non sia
il CDR, privo di sostanze pericolose e prodotto secondo le caratteristiche
specificate dal D.M. 5 febbraio 1998;
- che conseguentemente il Presidente della Regione-Commissario delegato
in deroga al bando di gara europeo, ha emesso l'ordinanza n. 333 del 2/5/2003
con la quaie si individuavano le procedure di selezione di cui all'Avviso
pubblico, per ;a stipula di convenzione per l'utilizzo della frazione
residua della Raccolta Differenziata dei rifiuti Solidi urbani;
- che l'Avviso pubblico di cui sopra, pubblicato sulla Gurs n. 32 del
9 agosto 2002 nonché sulla GUCE n. S 1 58 del 16 agosto 2002, delega
la localizzazione degli impianti di termovalorizzazione e il numero degli
stessi, in base all'offerta degli operatori industriali aggiudicatari
della gara;
- che gli aggiudicatari della gara gestiranno il servizio di incenerimento
dei rifiuti per 20 anni, cinque in più rispetto al tempo di vita
stimato per un termovalorizzatore cinque/dieci anni in più rispetto
alle concessioni rilasciate in questi anni lì) Malia;
- che il costo della termovalorizzazione degli RSU è stato defluito
mediamente in 80C alla tonnellata, e cioè, 160 di vecchie lire
ai kilogrammo, che equivale a circa il doppio della tariffa stabilita
nelle regioni in regime di commissariamento come la Calabria e la Campania
o come la tariffa stabilita per il recente impianto che si trova nella
città di Brescia;
- che, a seguito dello svolgimento della selezione di cui all'Avviso pubblico
di cui sopra, il Presidente della Regione -Commissario delegato con la
medesima Ordinanza n. 333 del 2 maggio 2003 (art. 1) "prende atto"
del numero degli impianti di temi ovalorizzazione (quattro), così
come della. loro localizzazione nei Comuni, di Casteltermini (AG), Palermo
(Bellolampo), Augusta (SR) e Paternò (CT), così come descritto
negli allenati alla stessa Ordinanza. Al, A2, A3, A4;
- che i succitati termovalorizzatori saranno alimentati non da CDR, prodotto
con i requisiti di compatibilità previsti, ma dai rifiuti indifferenziati
con il conseguente aumento del rischio ambientale e per la salute dei
cittadini;
- che la scelta di avviare a termovalorizzazione la frazione secca dei
rifiuti, al netto della raccolta differenziata (oggi la quasi totalità),
anziché il CDR come prevedeva il Documento-PIER all'epoca unico
strumento di programmazione, configura una aperta violazione normativa;
- che tale scelta ha comportato comunque non solo un alto numero di termovalorizzatori
(quattro) da realizzare in Sicilia, ma anche un accrescimento smisurato
(rispetto alle previsioni del PIER) della quantità di rifiuti da
destinare all'incenerimento, pari a 2.400.000 tonnellate, e cioè
il 100% dei rifiuti prodotti in Sicilia;
- che, alcuni dei siti prescelti dai soggetti industriali, sono ubicati
in aree adiacenti a centri abitati ed in aree non idonee, in contrasto
con elementari principi di precauzione e prudenza e qualcuno in area di
interesse archeologico ambientale o a vocazione turistica;
- che il sistema di trasporto dei rifiuti, in particolare la movmentazione
di 0 grossi mezzi e di autoarticolati dalle stazioni di trasferenza agli
impianti di termovalorizzazione, rappresenterà un appesantimento
insostenibile per un numero considerevole di comuni, alcuni dei quali
vedranno considerevolmente accresciuto il traffico interno di attraversamento
dei mezzi pesanti;
CONSIDERATO inoltre
- che la conseguenza immediata di tutto ciò è un aumentato
costo per i comuni del servizio di smaltimento dei rifiuti e di conseguenza
la spropositata lievitazione della tariffa che le famiglie siciliane dovranno
pagare per tale servizio;
- che tale eventualità ha sollevato vibrate proteste da parte delle
popolazioni, dei rappresentanti politici ed istituzionali, delle associazioni
ambientaliste e sindacali;
- che, in effetti, alla luce del sistema adottato dal Piano dei Rifiuti
e dai provvedimenti del Presidente della Regione-Commissario delegato
per lo smaltimento e la termovalorizzazione dei rifiuti, appare fondato
l'allarme diffusosi, tra le popolazioni per le conseguenze a breve e lungo
termine stalla salute umana, sulla qualità della vita, sulla mobilità
urbana e interurbana e che potrebbe ripercuotersi sulla catena alimentare
delle aree direttamente interessate;
- che a tale proposito non appaiono rassicuranti le dichiarazioni rilasciate
dal Presidente della Regione-Commissario delegato circa la insussistenza
di rischio alcuno por la. salubrità ambientale proprio perché
scarsamente suffragata da supporti tecnico-scientifici;
- che, data l'importanza della posta in gioco, appare opportuno rivedere
le previsioni del Piano e delle relative Ordinanze che dispongono la termovalorizzazione
alle condizioni attuali di quasi il 100% dei rifiuti indifferenziati;
- che termovalorizzare 2,5 milioni di tonnellate equivale a destinare
in termini di investimenti quasi 1 miliardo di curo per la realizzazione
del sistema dei 4 terrnovalorizzatori, con un effetto occupazionale di
meno di 1000 unità, a fronte di un sistema tracciato nel Documento-PIER
con un costo inferiore del 50% e che avrebbe prodotto un'occupazione di
7.000 unità e fatto nascere decine di aziende nella filiera della
gestione-ricliclo.
CONSIDERATO altresì
- che con ordínanza commissariale del 18/12/02 n. 1166 il Presidente
della Regione- commissario delegato ha adottato il piano regionale di
gestione dei ri liuti;
- che a norma dell'ara. 19 (comma 1, lettera a) del decreto legislativo
n. 22!97 la competenza per l'approvazione del Piano regionale per la gestione
dei rifiuti è della Regione e, per essa, dell'organismo legislativo;
- che in caso di inadempienza l'art. 8 del citato d.lgs t:. 22/97 prevede
l'intervento in via sostitutiva (attraverso commissariamento) per la.
"elaborazione" del Piano regionale e non della sua "approvazione"
che rimane di competenza dell'organo legislativo della Regione;
TENUTO CONTO
- che, al contrario, sulla base di una illegittima previsione dell'Ordinanza
ministeriale, il Presidente della Regione-commissario delegato ha non
solo provveduto alla "elaborazione" del Piano ma anche alla
sua “adozione”;
- che tale procedura si palesa illegittima ed in violazione dell'ari.
22 comma 10 del d.lgs n. 22197 che disciplina gli interventi che possono
essere delegati all'eventuale commissario e tra i quali non rientra l'adozione
del Piano;
- che, in ogni caso, il Piano non rispetta le indicazioni contenute nel
Decreto Ronchi, per esempio in materia di bonifiche delle discariche;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO L'ASSEMBLEA IMPEGNA IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE-COMMISSARIO DELEGATO
- a revocare in autotutela il Piano di gestione dei rifiuti;
- a rimetterlo all'esame delle competenti istanze assembleari per una
profonda revisione, modifica e la sua conseguente adozione;
- a rivedere te decisioni relative agli obiettivi della raccolta differenziata
per adeguarli alle direttive europee e al D.lgs. 22/97, attraverso la
Riduzione, il Riciclo, il Riuso e, solo infine, il Recupero energetico
attraverso il CDR;
- a comunque ripensare l'ubicazione degli impianti di termovalorizzazione;
- a nominare una commissione di alto livello scientifico, la cui composizione
tenga conto anche delle indicazioni delle associazioni amlbientaliste,
dei comitati civici e delle istituzioni locali, che oltre al parere della
commissione nazionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) fornisca
un documentato parere su t'impatto ambientale di tutte le fasi pre e post
termovalorizzazione, sui possibili effetti sanitari sui cittadini e sull'ambiente.
Palermo, 4 marzo 2004
Capodicasa, Speziale, Cracolici, Crisafulli, De Benedictis, Giannopolo,
Oddo, Panarello, Villari, Zago, Barbagallo, Ferro, Forgiorne, Ortisi,
Galletti, Genovese, Gurrieri, Liotta, Manzullo, Miccichè, Morinello,
Orlando, Papania, Raiti, Spampinato, Tumino, Vitrano, Zangara.
pubblichiamo
il testo integrale della mozione presentata all'ars dai parlamentari del
centrosinistra
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