occasioni di partecipazione

  di roberto de benedictis  

 

È in discussione in questi giorni, all’ARS, il disegno di legge che prevede l’introduzione nell’ordinamento siciliano del referendum consultivo e di quello abrogativo, nonchè la presentazione di disegni di legge non più ad iniziativa soltanto governativa o dell’assemblea, ma anche dei cittadini o dei consigli comunali e provinciali. Con questa legge sarà data finalmente attuazione a quanto disposto dagli articoli 12 e 13 bis dello Statuto della Regione Siciliana, come modificato dalla legge costituzionale n. 2/2001. Il testo (consultabile nella banca dati del sito www.regione.sicilia.it, cercando il disegno di legge n. 534) è la sintesi di più proposte presentate sia dalla maggioranza che dalla minoranza. Certamente i lavori d’aula vi apporteranno delle modifiche ma anche sull’attuale configurazione è possibile esprimere alcune riflessioni.
Recentemente, con la legge regionale n. 14/2001, era stato già normato il referendum di tipo confermativo, previsto anch’esso dallo Statuto siciliano, all’articolo 17bis, e concernente la possibilità che un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei membri dell’assemblea regionale siciliana chiedano di sottoporre al giudizio popolare le leggi approvate dall’ARS in materia elettorale e quelle che governano il funzionamento della stessa Assemblea e della Giunta di governo. Tali leggi, ove sottoposte a referendum, saranno promulgate solo se approvate dalla maggioranza dei votanti.
Adesso, con questo nuovo disegno, si introdurranno due altri tipi di referendum: quello abrogativo e quello consultivo. Il primo, i cui meccanismi ed effetti sono in tutto analoghi a quelli che ben conosciamo nella legislazione nazionale, viene al momento escluso per le leggi tributarie e di bilancio e può essere indetto su richiesta di almeno 50.000 elettori siciliani o tre consigli provinciali o dieci consigli comunali rappresentativi di almeno un decimo degli abitanti della Regione siciliana. A decidere sulla validità della richiesta è preposta una speciale Commissione, già istituita con la legge regionale n. 14/2001, allorché venne introdotto l’istituto del referendum confermativo. Sulla autonomia ed imparzialità di tale Commissione è purtroppo lecito nutrire perplessità, dato che essa sarà composta da cinque dirigenti scelti nella Amministrazione regionale e nominati dal Presidente della Regione. Particolare interesse merita il referendum consultivo, con il quale l’Assemblea regionale siciliana, prima della definizione di un provvedimento di interesse generale, può decidere - a maggioranza assoluta dei suoi componenti - di interpellare i cittadini, mediante consultazione referendaria, sottoponendo specifici quesiti, della cui risposta dovrà tenere conto nella conclusione del provvedimento stesso. Tale consultazione può riguardare non solo disegni di legge regionali ma anche regolamenti o mozioni che impegnino le istituzioni regionali all’adozione di specifici atti di propria competenza.
Credo che non sfugga a nessuno come tali strumenti, inediti nell’ordinamento siciliano, possano costituire straordinarie occasioni di ampliamento della partecipazione dei cittadini alle scelte politiche nella misura e maniera in cui la sua rappresentanza eletta saprà ricorrervi. Ciò vale soprattutto per il referendum consultivo, non soltanto in quanto attivabile solo dai parlamentari (questo potrebbe essere un limite oggetto di revisione nel corso dei lavori d’aula) ma anche perché la scelta di coinvolgere i cittadini su provvedimenti di grande interesse comune, sia normativi che di indirizzo politico, se intelligentemente usata potrà effettivamente costruire momenti di grande crescita democratica e partecipativa.
A tal proposito, ancora più importante è la disciplina, all’interno del disegno di legge in oggetto, dell’istituto dell’iniziativa legislativa popolare, in attuazione dell’articolo 12 dello Statuto della Regione siciliana. A proporre disegni di leggi regionali, fatta esclusione per le materie di bilancio e tributaria, potranno essere 10.000 cittadini elettori siciliani o un minimo di tre consigli provinciali o un insieme di consigli comunali rappresentativi di almeno il 10% della popolazione siciliana e comunque in numero non inferiore a 40.
La Regione siciliana arriva con decenni di ritardo a dotarsi di questi strumenti partecipativi, già presenti in numerose altre regioni, e tuttavia è da osservare come, a partire dalla elezione diretta del Presidente, solo in ordine di importanza, si siano introdotte significative novità istituzionali, cui aggiungerei la recente modifica del regolamento dell’ARS che riconosce finalmente anche alle commissioni legislative la autonoma facoltà di proporre disegni di legge. Purtroppo una classe politica, e segnatamente quella attuale di governo, ancora troppo autoreferenziata e spesso legata ad un esercizio del potere personalistico e lontano dal pubblico interesse, vanifica ed annulla la potenzialità di tali strumenti. Segno manifesto e devastante di tale cultura è il perdurare della L.R. 35/97 che, compiendo tre passi indietro rispetto a quanto previsto dalla L.R. 7/92, ha riportato sindaci e presidenti delle Provincie sotto il giogo dei rispettivi consigli, in cui sovente operano soggetti indifferenti agli stessi manovratori delle segreterie politiche di riferimento ed ispirati da personali esigenze di tipo mercantile. Per questo la L.R. 35/97 è una legge contro cui è doveroso battersi, a partire dalla occasione del disegno di legge-voto regionale di prossimo esame da parte dell’ARS, per ottenere il ripristino di quelle condizioni di governabilità che affidavano ai cittadini il ruolo principale di scelta e giudizio del sindaco e del presidente di Provincia che essi stessi eleggevano con voto distinto da quello con cui si formavano i rispettivi consigli.

nuove forme di referendum e leggi di iniziativa popolare nella modifica dello statuto della regione siciliana