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È in discussione in questi
giorni, all’ARS, il disegno di legge che prevede l’introduzione
nell’ordinamento siciliano del referendum consultivo e di quello
abrogativo, nonchè la presentazione di disegni di legge non più
ad iniziativa soltanto governativa o dell’assemblea, ma anche dei
cittadini o dei consigli comunali e provinciali. Con questa legge sarà
data finalmente attuazione a quanto disposto dagli articoli 12 e 13 bis
dello Statuto della Regione Siciliana, come modificato dalla legge costituzionale
n. 2/2001. Il testo (consultabile nella banca dati del sito www.regione.sicilia.it,
cercando il disegno di legge n. 534) è la sintesi di più
proposte presentate sia dalla maggioranza che dalla minoranza. Certamente
i lavori d’aula vi apporteranno delle modifiche ma anche sull’attuale
configurazione è possibile esprimere alcune riflessioni.
Recentemente, con la legge regionale n. 14/2001, era stato già
normato il referendum di tipo confermativo, previsto anch’esso dallo
Statuto siciliano, all’articolo 17bis, e concernente la possibilità
che un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei membri
dell’assemblea regionale siciliana chiedano di sottoporre al giudizio
popolare le leggi approvate dall’ARS in materia elettorale e quelle
che governano il funzionamento della stessa Assemblea e della Giunta di
governo. Tali leggi, ove sottoposte a referendum, saranno promulgate solo
se approvate dalla maggioranza dei votanti.
Adesso, con questo nuovo disegno, si introdurranno due altri tipi di referendum:
quello abrogativo e quello consultivo. Il primo, i cui meccanismi ed effetti
sono in tutto analoghi a quelli che ben conosciamo nella legislazione
nazionale, viene al momento escluso per le leggi tributarie e di bilancio
e può essere indetto su richiesta di almeno 50.000 elettori siciliani
o tre consigli provinciali o dieci consigli comunali rappresentativi di
almeno un decimo degli abitanti della Regione siciliana. A decidere sulla
validità della richiesta è preposta una speciale Commissione,
già istituita con la legge regionale n. 14/2001, allorché
venne introdotto l’istituto del referendum confermativo. Sulla autonomia
ed imparzialità di tale Commissione è purtroppo lecito nutrire
perplessità, dato che essa sarà composta da cinque dirigenti
scelti nella Amministrazione regionale e nominati dal Presidente della
Regione. Particolare interesse merita il referendum consultivo, con il
quale l’Assemblea regionale siciliana, prima della definizione di
un provvedimento di interesse generale, può decidere - a maggioranza
assoluta dei suoi componenti - di interpellare i cittadini, mediante consultazione
referendaria, sottoponendo specifici quesiti, della cui risposta dovrà
tenere conto nella conclusione del provvedimento stesso. Tale consultazione
può riguardare non solo disegni di legge regionali ma anche regolamenti
o mozioni che impegnino le istituzioni regionali all’adozione di
specifici atti di propria competenza.
Credo che non sfugga a nessuno come tali strumenti, inediti nell’ordinamento
siciliano, possano costituire straordinarie occasioni di ampliamento della
partecipazione dei cittadini alle scelte politiche nella misura e maniera
in cui la sua rappresentanza eletta saprà ricorrervi. Ciò
vale soprattutto per il referendum consultivo, non soltanto in quanto
attivabile solo dai parlamentari (questo potrebbe essere un limite oggetto
di revisione nel corso dei lavori d’aula) ma anche perché
la scelta di coinvolgere i cittadini su provvedimenti di grande interesse
comune, sia normativi che di indirizzo politico, se intelligentemente
usata potrà effettivamente costruire momenti di grande crescita
democratica e partecipativa.
A tal proposito, ancora più importante è la disciplina,
all’interno del disegno di legge in oggetto, dell’istituto
dell’iniziativa legislativa popolare, in attuazione dell’articolo
12 dello Statuto della Regione siciliana. A proporre disegni di leggi
regionali, fatta esclusione per le materie di bilancio e tributaria, potranno
essere 10.000 cittadini elettori siciliani o un minimo di tre consigli
provinciali o un insieme di consigli comunali rappresentativi di almeno
il 10% della popolazione siciliana e comunque in numero non inferiore
a 40.
La Regione siciliana arriva con decenni di ritardo a dotarsi di questi
strumenti partecipativi, già presenti in numerose altre regioni,
e tuttavia è da osservare come, a partire dalla elezione diretta
del Presidente, solo in ordine di importanza, si siano introdotte significative
novità istituzionali, cui aggiungerei la recente modifica del regolamento
dell’ARS che riconosce finalmente anche alle commissioni legislative
la autonoma facoltà di proporre disegni di legge. Purtroppo una
classe politica, e segnatamente quella attuale di governo, ancora troppo
autoreferenziata e spesso legata ad un esercizio del potere personalistico
e lontano dal pubblico interesse, vanifica ed annulla la potenzialità
di tali strumenti. Segno manifesto e devastante di tale cultura è
il perdurare della L.R. 35/97 che, compiendo tre passi indietro rispetto
a quanto previsto dalla L.R. 7/92, ha riportato sindaci e presidenti delle
Provincie sotto il giogo dei rispettivi consigli, in cui sovente operano
soggetti indifferenti agli stessi manovratori delle segreterie politiche
di riferimento ed ispirati da personali esigenze di tipo mercantile. Per
questo la L.R. 35/97 è una legge contro cui è doveroso battersi,
a partire dalla occasione del disegno di legge-voto regionale di prossimo
esame da parte dell’ARS, per ottenere il ripristino di quelle condizioni
di governabilità che affidavano ai cittadini il ruolo principale
di scelta e giudizio del sindaco e del presidente di Provincia che essi
stessi eleggevano con voto distinto da quello con cui si formavano i rispettivi
consigli.
nuove
forme di referendum e leggi di iniziativa popolare nella modifica dello
statuto della regione siciliana
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