legge sugli appalti
e servizi socio-assistenziali

  di roberto de benedictis  

 

Con una maldestra abrogazione di norme prima in vigore, la recente legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, che riorganizza in Sicilia tutta la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, ha incautamente cancellato il precedente sistema di affidamento dei servizi socio-assistenziali, ponendoli di fatto alla stregua di tutti gli altri servizi.
Occorre correggere subito l’errore, se di questo si è trattato e non di una cinica e ben nascosta manovra di allargamento del “mercato”, ritornando alle precedenti modalità di concessione disciplinate dall’articolo 15 della legge 8 gennaio 1994 n. 4, che va pertanto ripristinato. Rendere servizi alla persona in condizioni di disagio fisico e/o psichico non può essere uguale a fornire informazioni turistiche o pulizia negli uffici. La qualità della prestazione, e non solo la sua economicità, deve tener conto della delicatezza delle situazioni in cui si opera e, soprattutto, del rapporto umano che si instaura fra chi eroga e chi riceve il servizio, rapporto il cui maturare è esso stesso un risultato della qualità del servizio reso e che fa divenire quanto mai opportuna la continuità di rapporto, anche nei successivi affidamenti e salvo elementi contrari, fra l’operatore e l’assistito.
La norma prima in vigore affidava alla competenza delle giunte degli enti locali la scelta di ricorrere mediante gara a trattativa privata, entro la soglia dei 400.000 ecu (ora euro), all’affidamento dei servizi a soggetti del terzo settore che investono in capacità progettuale ed organizzativa secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sotto l’aspetto qualitativo e non solo economico, a vantaggio di quelli con radicata territorialità ed esperienza nel campo.
Per tutte queste ragioni, a seguito di uno specifico incontro tenutosi il 18 novembre scorso con numerosi rappresentanti del terzo settore operanti nel nostro territorio e con la consulenza di Riccardo Gionfriddo, ho predisposto e presentato all’ARS un disegno di legge che ripristina la vigenza della precedente norma, in accordo con gli indirizzi della legge quadro 328/2000, nell’auspicio che i tempi di esame siano responsabilmente brevi, onde evitare lo scardinamento di un sistema che danneggerebbe, prima di tutto, le tante persone che potrebbero trovarsi ad essere assistiti ogni volta da soggetti diversi o, peggio, privi della necessaria esperienza e competenza.