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Con una maldestra abrogazione di
norme prima in vigore, la recente legge regionale 2 agosto 2002 n. 7,
che riorganizza in Sicilia tutta la materia degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, ha incautamente cancellato il precedente
sistema di affidamento dei servizi socio-assistenziali, ponendoli di fatto
alla stregua di tutti gli altri servizi.
Occorre correggere subito l’errore, se di questo si è trattato
e non di una cinica e ben nascosta manovra di allargamento del “mercato”,
ritornando alle precedenti modalità di concessione disciplinate
dall’articolo 15 della legge 8 gennaio 1994 n. 4, che va pertanto
ripristinato. Rendere servizi alla persona in condizioni di disagio fisico
e/o psichico non può essere uguale a fornire informazioni turistiche
o pulizia negli uffici. La qualità della prestazione, e non solo
la sua economicità, deve tener conto della delicatezza delle situazioni
in cui si opera e, soprattutto, del rapporto umano che si instaura fra
chi eroga e chi riceve il servizio, rapporto il cui maturare è
esso stesso un risultato della qualità del servizio reso e che
fa divenire quanto mai opportuna la continuità di rapporto, anche
nei successivi affidamenti e salvo elementi contrari, fra l’operatore
e l’assistito.
La norma prima in vigore affidava alla competenza delle giunte degli enti
locali la scelta di ricorrere mediante gara a trattativa privata, entro
la soglia dei 400.000 ecu (ora euro), all’affidamento dei servizi
a soggetti del terzo settore che investono in capacità progettuale
ed organizzativa secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, sotto l’aspetto qualitativo e non solo economico,
a vantaggio di quelli con radicata territorialità ed esperienza
nel campo.
Per tutte queste ragioni, a seguito di uno specifico incontro tenutosi
il 18 novembre scorso con numerosi rappresentanti del terzo settore operanti
nel nostro territorio e con la consulenza di Riccardo Gionfriddo, ho predisposto
e presentato all’ARS un disegno di legge che ripristina la vigenza
della precedente norma, in accordo con gli indirizzi della legge quadro
328/2000, nell’auspicio che i tempi di esame siano responsabilmente
brevi, onde evitare lo scardinamento di un sistema che danneggerebbe,
prima di tutto, le tante persone che potrebbero trovarsi ad essere assistiti
ogni volta da soggetti diversi o, peggio, privi della necessaria esperienza
e competenza.
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