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La produzione legislativa dell'attuale
maggioranza parlamentare in tema di riforme della Giustizia suscita nell'opinione
pubblica il sospetto che in quei progetti vi sia il perseguimento di interessi
privati, piuttosto che il proposito di affrontare in maniera organica
e decisa i problemi del cattivo funzionamento della Giustizia, sia civile
che penale. Ciò è apparso con riferimento alla Legge sulle
rogatorie estere e alla Legge Cirami; ed emblematica appare, a tal proposito,
la riforma di cui alla Legge 11/4/2002 n.61 che ha riscritto la normativa,
prevista all'art. 2621 c.c., del falso in comu-nicazioni sociali,meglio
noto come falso in bilancio.
E' una riforma che, oltre ad aver prodotto la frantumazione del reato
di cui all'art. 2621 c.c. in tre distinte ipotesi di reato, di cui una
costituisce contravvenzione e le altre due delitto, ha ristretto non di
poco i margini entro i quali è possibile ravvisare l'ipotesi criminosa.
L'intervento legislativo ha trasformato il dolo generico in dolo specifico,
utilizzando la dizione "con l'intenzione di ingannare i soci o il
pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto
profitto"; ha legato la ricorrenza di una delle due ipotesi di delitto
alla circostanza che il fatto abbia cagionato un danno patrimoniale ai
soci o ai creditori (trasformando la fattispecie da reato di pericolo
a reato di danno); ha limitato l'elemento oggettivo alla circostanza che
i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali, che espongono
fatti materiali falsi o omettono comunicazioni imposte dalla legge, siano
previste dalla Legge e dirette ai soci o al pubblico; ha inoltre previsto
la procedibilità d'ufficio nel solo caso in cui si tratti di società
quotata in borsa o nel caso in cui, pur non essendo quotata in borsa,
la falsa comunicazione sociale abbia determinato un pregiudizio patrimoniale
in danno dello Stato, di altri enti pubblici o della C.E.; ha, inoltre,
abbassato il limite edittale massimo di pena che era, prima della riforma,
fissato in anni cinque di reclusione ad anni quattro,limite previsto,
tuttavia, esclusivamente per l'ipotesi delittuosa più grave. Questa
serie di modifiche legislative hanno causato, quale naturale effetto,
la riduzione della capacità dell'autorità giudiziaria statale
di controllare in maniera adeguata la trasparenza della documentazione
contabile delle imprese e delle società al fine di verificare la
correttezza del comportamento degli amministratori e degli altri organi
che gestiscono le medesime e tutelare gli interessi dei soci,dei creditori
sociali e di tutti i terzi che,volendo entrare in rapporto con la società,hanno
necessità di conoscere la sua reale situazione economica e finanziaria.
Infatti i soci che si muovono al di fuori della gestione diretta della
società e che ne conoscono l'andamento attraverso l'esame dei bilanci
e delle altre comunicazioni sociali, i creditori che vantano una pretesa
nei riguardi della società ed, infine, tutti coloro che hanno interesse
a conoscere l'andamento contabile della stessa, contando di acquisire
partecipazioni o quote, si troveranno si troveranno al cospetto di documenti
che daranno meno affidamento, in ragione della ridotta capacità
di contrasto delle nuove disposizioni penali. Del resto la restrinzione
dell'area della punibilità ed il ridotto sistema sanzionatorio
garantiranno agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e
ai liquidatori zone di impunità e, nel caso di accertamento dei
reati,facili prescrizioni.
I commenti degli esponenti dell'opposizione,all'epoca dell'approvazione
da parte delle Commissioni riunite Finanze e Giustizia dell'emendamento
Vitali (F.I.), avvenuta il 19 luglio 2001, testimoniano il clima di forte
contrarietà alle modifiche apportate al testo Mirone della precedente
legislatura; per Giovanni Kessler (D.S.) con l'emendamento Vitali "viene
privatizzato il falso in bilancio, senza il coraggio di depenalizzarlo,
perchè il delitto esiste solo se il danno tocca il portafoglio
dei soci,......così non c'è nessuna tutela della fede pubblica,
della concorrenza". Pierluigi Martini, responsabile Giustizia per
la Margherita aggiunge: "non si considera la violazione dei mercati,l'eventuale
danno ai concorrenti, agli azionisti, ai creditori. Si passa dal reato
di pericolo al reato di danno; è il colpo di spugna che da tempo
si andava preparando in relazione ai tre processi a carico del Premier.
Il falso in bilancio da vicenda da interesse pubblico diventa di interesse
privato".
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