il falso in bilancio

  di andrea campisi  

 

La produzione legislativa dell'attuale maggioranza parlamentare in tema di riforme della Giustizia suscita nell'opinione pubblica il sospetto che in quei progetti vi sia il perseguimento di interessi privati, piuttosto che il proposito di affrontare in maniera organica e decisa i problemi del cattivo funzionamento della Giustizia, sia civile che penale. Ciò è apparso con riferimento alla Legge sulle rogatorie estere e alla Legge Cirami; ed emblematica appare, a tal proposito, la riforma di cui alla Legge 11/4/2002 n.61 che ha riscritto la normativa, prevista all'art. 2621 c.c., del falso in comu-nicazioni sociali,meglio noto come falso in bilancio.
E' una riforma che, oltre ad aver prodotto la frantumazione del reato di cui all'art. 2621 c.c. in tre distinte ipotesi di reato, di cui una costituisce contravvenzione e le altre due delitto, ha ristretto non di poco i margini entro i quali è possibile ravvisare l'ipotesi criminosa. L'intervento legislativo ha trasformato il dolo generico in dolo specifico, utilizzando la dizione "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto"; ha legato la ricorrenza di una delle due ipotesi di delitto alla circostanza che il fatto abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori (trasformando la fattispecie da reato di pericolo a reato di danno); ha limitato l'elemento oggettivo alla circostanza che i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali, che espongono fatti materiali falsi o omettono comunicazioni imposte dalla legge, siano previste dalla Legge e dirette ai soci o al pubblico; ha inoltre previsto la procedibilità d'ufficio nel solo caso in cui si tratti di società quotata in borsa o nel caso in cui, pur non essendo quotata in borsa, la falsa comunicazione sociale abbia determinato un pregiudizio patrimoniale in danno dello Stato, di altri enti pubblici o della C.E.; ha, inoltre, abbassato il limite edittale massimo di pena che era, prima della riforma, fissato in anni cinque di reclusione ad anni quattro,limite previsto, tuttavia, esclusivamente per l'ipotesi delittuosa più grave. Questa serie di modifiche legislative hanno causato, quale naturale effetto, la riduzione della capacità dell'autorità giudiziaria statale di controllare in maniera adeguata la trasparenza della documentazione contabile delle imprese e delle società al fine di verificare la correttezza del comportamento degli amministratori e degli altri organi che gestiscono le medesime e tutelare gli interessi dei soci,dei creditori sociali e di tutti i terzi che,volendo entrare in rapporto con la società,hanno necessità di conoscere la sua reale situazione economica e finanziaria. Infatti i soci che si muovono al di fuori della gestione diretta della società e che ne conoscono l'andamento attraverso l'esame dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, i creditori che vantano una pretesa nei riguardi della società ed, infine, tutti coloro che hanno interesse a conoscere l'andamento contabile della stessa, contando di acquisire partecipazioni o quote, si troveranno si troveranno al cospetto di documenti che daranno meno affidamento, in ragione della ridotta capacità di contrasto delle nuove disposizioni penali. Del resto la restrinzione dell'area della punibilità ed il ridotto sistema sanzionatorio garantiranno agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori zone di impunità e, nel caso di accertamento dei reati,facili prescrizioni.
I commenti degli esponenti dell'opposizione,all'epoca dell'approvazione da parte delle Commissioni riunite Finanze e Giustizia dell'emendamento Vitali (F.I.), avvenuta il 19 luglio 2001, testimoniano il clima di forte contrarietà alle modifiche apportate al testo Mirone della precedente legislatura; per Giovanni Kessler (D.S.) con l'emendamento Vitali "viene privatizzato il falso in bilancio, senza il coraggio di depenalizzarlo, perchè il delitto esiste solo se il danno tocca il portafoglio dei soci,......così non c'è nessuna tutela della fede pubblica, della concorrenza". Pierluigi Martini, responsabile Giustizia per la Margherita aggiunge: "non si considera la violazione dei mercati,l'eventuale danno ai concorrenti, agli azionisti, ai creditori. Si passa dal reato di pericolo al reato di danno; è il colpo di spugna che da tempo si andava preparando in relazione ai tre processi a carico del Premier. Il falso in bilancio da vicenda da interesse pubblico diventa di interesse privato".